Bando per la selezione di n. 2 tirocinanti per lo svolgimento della pratica forense
Presso i magistrati dello stesso ufficio Tribunale di Vallo della Lucania
Data:
8 Luglio 2024
Premesso che:
– il 23 maggio 2019, il COA Vallo della Lucania ha sottoscritto una convenzione con il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania per lo svolgimento della pratica forense presso i magistrati dello stesso Ufficio;
-il relativo incarico va pertanto affidato, a seguito di pubblica selezione, ai praticanti avvocati iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Vallo della Lucania;
– il tirocinio avrà durata semestrale prorogabile di un altro semestre e sostituirà la pratica forense se saranno rispettati i tempi per il rilascio del certificato di compiuta pratica ai fini dell’ammissione all’esame di avvocato;
Tanto premesso, con il presente atto, in attuazione della suddetta convezione, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania
d e l i b e r a
di procedere alla selezione di n. 2 tirocinanti con le seguenti modalità:
Art. 1
É indetta una pubblica gara per la selezione di n. 2 tirocinanti volontari in possesso dei requisiti di cui all’art.2;
Art. 2
Sono ammessi a partecipare tutti gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dal COA di Vallo della Lucania che alla data di pubblicazione della presente delibera sul sito dell’Ordine avranno completato il primo semestre di pratica, purché non abbiano riportato condanne, né sanzioni disciplinari e non intendano ottenere o che non abbiano ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione in sostituzione dell’avvocato e che non svolgano altro tirocinio;
Art. 3
La domanda di partecipazione, secondo il modello allegato sub1, dovrà essere presentata presso la Segreteria del COA di Vallo della Lucania, entro e non oltre le ore 12,30 del 23 luglio 2024;
Art. 4
A corredo della domanda dovrà essere depositato, a pena di inammissibilità, copia del documento di identità in corso di validità;
Art. 5
Tra gli ammessi, verranno scelti quelli che abbiamo riportato il più alto voto di laurea ed in caso di parità, i più giovani anagraficamente, in caso di ulteriore parità quelli aventi residenza nel Comune territorialmente più distante da Vallo della Lucania; in caso di rinuncia o di recesso unilaterale da parte del COA (cfr. art. 6), si procederà a scorrimento con i medesimi criteri selettivi; Il Consiglio dell’Ordine decide sull’ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l’attitudine del richiedente unitamente ad ogni elemento di opportunità, anche alla luce dell’attività professionale dello studio ove il candidato ha svolto la relativa pratica forense. Il Consiglio dell’Ordine, in sede istruttoria, può disporre l’audizione personale del praticante nonché di raccogliere ogni informazione utile a fini decisionali.
Art. 6
I tirocinanti selezionati stipuleranno con l’ordine apposita convenzione che rispecchierà fedelmente il contenuto del presente bando; l’incarico avrà inizio al momento della sottoscrizione della convenzione.
Art. 7
Il periodo di durata dell’incarico è fissato in mesi 6 prorogabile di altri 6, salvo rinuncia preventiva o in costanza di rapporto dell’assegnatario o recesso unilaterale del COA il quale è legittimato a recedere unilateralmente, previa contestazione a mezzo email, nel caso di plurime e reiterate violazioni della convenzione di cui al precedente art. 6 ovvero nel caso in cui l’assegnatario abbia accumulato più di 2 assenze al mese, salvo che ricorrano comprovate ragioni di impedimento;
Art.8
Il periodo di tirocinio svolto compiutamente sarà valido ai fini del rilascio del certificato di avvenuta pratica, necessario per l’ammissione all’esame di Avvocato;
Art 9
Nei casi di cui al punto 7 il periodo parziale di tirocinio svolto non sarà valido ai fini del conteggiato del periodo di pratica forense e, pertanto, non sarà idoneo al rilascio del certificato di avvenuta pratica,
Art. 10
Il praticante avvocato sarà assegnato al magistrato che abbia espresso la propria disponibilità in proposito, tenuto altresì conto dell’esperienza specifica maturata nell’ambito formativo delle esigenze dell’ufficio in relazione ai carichi di lavoro dei singoli magistrati e della maggiore esperienza professionale, comunque prevedendo una adeguata rotazione nell’incarico. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:
– svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
– seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o per altre evenienze;
– rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,
– rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;
– rispettare gli obblighi di riservatezza verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. In ogni caso, il praticante avvocato non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi;
– l’attività di supporto si svolgerà dal lunedì al venerdì, alle ore 9:00 alle ore 12:00.
Art. 11
Al termine del periodo di tirocinio presso un magistrato affidatario, il praticante avvocato redigerà una relazione contenente l’analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante. Il magistrato affidatario sottoscriverà la relazione, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo. La relazione corredata con la predetta attestazione è trasmessa a cura dell’ufficio al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.
Art. 12
La selezione di cui all’art. 5 e la sottoscrizione della convenzione di cui all’art. 6 non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo nè di obblighi previdenziali e assicurativi, ferma restando la possibilità per il COA di stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti avvocati;
Art. 13
Agli assegnatari, che avranno completato il percorso formativo e presenteranno la relazione sottoscritta dal magistrato affidatario, sarà riconosciuta da parte del COA una borsa di studio di euro 600,00 a semestre; chi non completerà il percorso formativo perderà il diritto alla borsa di studio. Nessun onere economico sarà posto a carico del Tribunale di Vallo della Lucania.
Art. 14
Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell’Ordine e verrà affisso nella bacheca dell’Ordine.
Vallo della Lucania, 17/06/2024
Il Presidente
Avv. Domenicantonio D’Alessandro